La campagna pubblicitaria, ambientata in un convento e con sottofondo musicale l’Ave Maria di Schubert, mostra un gruppo di suore novizie dirigersi verso l’altare della chiesa per prendere la comunione. Non appena la prima novizia della fila riceve dal sacerdote l’ostia (nella versione web una patatina) si sente un sonoro scrocchio riecheggiare nella chiesa. Stupita e imbarazzata di poter essere la causa di quell’imprevista emissione, la novizia si volta verso la sagrestia dove una altra suora sta sgranocchiando le croccanti patatine pubblicizzate, prendendole dal sacchetto. Il video si conclude con le immagini del prodotto e il claim “Amica chips il divino quotidiano“.
Il Comitato di Controllo dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria ha ingiunto le parti coinvolte di desistere dalla diffusione di tale campagna ritenendola in contrasto con l’art. 10 – Convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, secondo cui: “La comunicazione commerciale non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose.”
Ad avviso del Comitato il parallelismo che il messaggio instaura tra la patatina, descritta come “il divino quotidiano“, e l’ostia, che rappresenta evidentemente il divino, si sostanzia nella derisione del senso profondo del sacramento dell’eucaristia, rendendo più che ragionevole che il credente e non solo si senta offeso.
Il Giurì in molte sue decisioni ha sottolineato che l’art. 10 del Codice IAP è posto a tutela della sensibilità dei consumatori “i quali hanno il diritto di non essere urtati nelle più profonde convinzioni da campagne pubblicitarie che essendo strumentali ad interessi di natura prettamente economica non devono confliggere con valori tendenzialmente assoluti e di rango superiore tra i quali un posto di primissimo rango compete alle convinzioni religiose, che il Codice di Autodisciplina protegge non già come un bene della collettività italiana o della sua maggioranza, bensì, in armonia con la Costituzione e sulla scia della concezione “liberale” della tutela del sentimento religioso come un bene individuale, che viene riconosciuto, in modo assolutamente paritario, a tutti i cittadini, senza distinzioni di sorta fra le possibili opzioni religiose”.
Il provvedimento del Comitato di Controllo IAP potrà essere opposto dalle parti ingiunte con motivata opposizione al Comitato di Controllo nel termine non prorogabile di sette giorni.